LO STATUTO DI FORMA VENETO LO STATUTO DI FORMA VENETO

Associazione Veneta Enti di Formazione Professionale

Statuto associativo

CAP. 1° – DENOMINAZIONE· SEDE· SCOPI

Art. 1 – Denominazione

 L’Associazione nasce nel 2000 per volontà di ENAIP Veneto (emanazione delle Acli), IAL VENETO, le Associazioni CNOS FAP VENETO e FICIAP VENETO, in rappresentanza della CONFAP (Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale) e l’Associazione “Centro Regionale IRIPA VENETO” (Istituto Regionale Istruzione Professionale Agricola). 

L’Associazione regionale denominata “FORMA Veneto” ha lo scopo di dare stabile rappresentanza, organizzazione unitaria e supporto operativo e gestionale agli organismi di formazione professionale che riconoscono nella Dottrina Sociale della Chiesa la prospettiva da cui origina la propria attività. 

In particolare gli organismi di formazione professionale che aderiscono a FORMA Veneto operano ispirandosi ai seguenti principi: 

  • La centralità della persona e dei suoi diritti di cittadinanza; 
  • Il coinvolgimento della famiglia nelle scelte educative dei giovani; 
  • L’educazione al lavoro e la cultura d’impresa e la loro valorizzazione quale strumento di partecipazione attiva e responsabile e originale alla trasformazione e al miglioramento della comunità e della società. 
  • La sussidiarietà intesa come partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità locale; 
  • Lo sviluppo di una didattica generativa, inclusiva e personalizzata attenta alle persone e ai cambiamenti del lavoro in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale; 
  • Pari dignità dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e pari opportunità di accesso; 
  • Autonomia gestionale e didattica delle scuole della formazione professionale; 

FORMA Veneto viene costituita con compiti di rappresentanza e di coordinamento della categoria; non ha fini di lucro ed esplica la propria attività principalmente nel Veneto. 

Ha sede in Padova. 

L’Assemblea ha facoltà di trasferire la sede nell’ambito della Regione del Veneto. 

Art. 2 – Oggetto e Scopi dell’Associazione

L’Associazione costituisce un riferimento per gli organismi che operano nel sistema regionale Veneto di istruzione e formazione professionale (IeFP). 

Per l’associazione e per i propri associati la promozione del capitale umano, quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per la maggiore competitività del territorio veneto, si attua mediante la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, la coesistenza di una pluralità di stili di apprendimento e lo sviluppo della conoscenza lungo tutto l’arco della vita dell’individuo. 

L’associazione opera per i seguenti scopi: 

  • Sostenere, sviluppare e promuovere il sistema dell’istruzione e formazione professionale; 
  • Promuovere la responsabilità sociale di territorio per contribuire a riconoscere imprese e lavoro quali generatori di “valore e valori”; 
  • Promuovere tra i giovani e le famiglie la cultura del lavoro quale fattore di promozione della persona e di apprendimento di valori e saperi; 
  • Favorire una piena integrazione del sistema dell’istruzione e formazione professionale con i sistemi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS-ITS) mediante la verticalizzazione dei percorsi didattici; 
  • Favorire le relazioni tra il sistema formativo e le politiche attive del lavoro e di inclusione sociale. 
  • Sostenere le politiche di orientamento volte a contenere la dispersione scolastica e a conferire maggiore efficacia agli interventi formativi. 

Per il raggiungimento di tali fini l’Associazione svolge un ruolo unitario di rappresentanza dei Soci di fronte a terzi nelle azioni concordate ed approvate dai medesimi. In particolare tale rappresentanza potrà realizzarsi: 

  • Nei contatti politici a livello istituzionale; 
  • Nel curare gli interessi dei Soci per favorire un adeguato sviluppo delle politiche generali riguardanti il cambiamento organizzativo e gestionale degli organismi rappresentati; 
  • Nella gestione delle relazioni sindacali. 

L’Associazione promuove e realizza le seguenti attività: 

  • Azioni di integrazione tra sistema di istruzione e sistema di istruzione e formazione professionale; 
  • Interventi tesi a rafforzare la verticalizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) verso i sistemi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 
  • Interventi di sviluppo del sistema duale, di alternanza scuola lavoro e di apprendistato; 
  • – interventi di ricerca e sviluppo in collaborazione con le imprese per mantenere aggiornati i repertori delle qualifiche, dei diplomi e delle certificazioni dei percorsi di IeFP e IFTS; 
  • Interventi volti a favorire la mobilità dei giovani nel contesto internazionale; 
  • Interventi di stimolo a politiche di orientamento e di partecipazione, anche in via sussidiaria, a reti territoriali di orientamento; 
  • Interventi di studio, confronto e informazione sull’integrazione tra politiche formative e del lavoro; 
  • Azioni di comunicazione delle attività del sistema dell’istruzione e formazione professionale, dei singoli associati, delle imprese e dei sistemi produttivi che partecipano allo sviluppo dei percorsi formativi; 
  • Studi e ricerche sui temi sopra esposti; 
  • Azioni volte allo sviluppo di competenze e saperi tramite metodi, situazioni e strumenti innovativi; 
  • Azioni di ricerca e sviluppo di nuove metodologie didattiche e di nuovi ambienti di apprendimento. 

Tali attività possono essere realizzate direttamente e/o affidando ai propri soci o a tecnici, sia specifiche elaborazioni che la gestione nell’ambito del territorio o del settore di competenza. 

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata. 

Art. 4 – Soci

Requisiti e Ammissione

Sono Soci gli organismi che operano nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP). 

Possono aderire alla Associazione organismi di formazione:

  • Che operino direttamente nel campo della IeFP oppure che siano strutture associative, federative o libere aggregazioni di organismi operanti nel campo della Ie FP; 
  • Che siano disposti a collaborare nell’attuazione dei fini istituzionali dell’Associazione e ad osservarne il presente Statuto. 

L’adesione all’ Associazione avviene a seguito di domanda ed è deliberata dall’Assemblea con le maggioranze nel seguito indicate. 

L’eventuale rigetto della domanda di ammissione è insindacabile. 

I soci devono essere in regola con il pagamento delle quote associative secondo quanto stabilito nel seguente Art. 5. 

Ai fini del presente statuto nessun ente può essere socio di FORMA Veneto contemporaneamente in forma individuale o in forma aggregata. 

Diritti e doveri dei soci

L’adesione all’ Associazione e la partecipazione alla sua vita associativa sono a tempo indeterminato e non possono quindi assumere carattere temporaneo, fatto salvo quanto disposto nel seguito. 

Ogni associato ha diritto di voto nell’Assemblea con le modalità illustrate nel seguito indipendentemente dalla natura e dal contenuto delle deliberazioni da adottare. 

I soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi. 

La qualità di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi. 

Scioglimento del rapporto associativo

L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’ Assemblea per gravi violazioni degli indirizzi programmatici fondamentali dell’Associazione, per grave e reiterata inosservanza degli obblighi imposti dalle norme statutarie e da deliberazioni dell’Assemblea, per comportamenti gravemente incompatibili con i principi ai quali si ispirano le finalità dell’Associazione. 

I soci che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell’Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 

Autonomia

Sia l’Associazione che i Soci operano in piena autonomia giuridico-funzionale ed amministrativa ed assumono esclusiva responsabilità per le obbligazioni rispettivamente contratte. 

Art. 5 – Quote associative 

Annualmente l’Assemblea stabilisce l’ammontare delle quote associative dovute da ciascun socio tenuto conto dei criteri esposti nel successivo Art. 7 e tenuto altresì conto degli altri organismi di formazione ad esso aggregati. 

La quota deve essere versata nelle casse dell’Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno; il mancato pagamento della quota entro tale data comporta la sospensione dall’esercizio dei diritti sociali; il mancato pagamento entro il 31 agosto successivo comporta l’esclusione di diritto dalla compagine associativa. 

Organi dell’Associazione e loro funzionamento 

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione: 

  1. L’Assemblea degli Associati 
  2. Il Presidente 
  3. Il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti, ove nominati 
  4. Il Consiglio Direttivo 
 
Art. 7 – L’Assemblea 

Composizione:

L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative, presenti in proprio, per procura o delega. 

Poteri:

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione. 

L’Assemblea elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo nominando altresì fra di essi il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente o i Vice Presidenti. 

Spetta, inoltre, all’Assemblea: 

  • Deliberare sull’ammissione ed esclusione degli associati; 
  • Fissare gli indirizzi programmatici fondamentali cui deve improntarsi l’attività dell’Associazione; 
  • Fissare le linee generali di intervento cui devono attenersi i singoli Soci nei rapporti con l’Associazione stessa; 
  • Approvare entro il 28 febbraio di ogni anno il Bilancio al 31 agosto dell’anno precedente; 
  • Deliberare le eventuali modifiche dello Statuto; 
  • Deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione; 
  • Deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio. 

Convocazione e validità delle sedute:

L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aderenti o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. 

La convocazione è fatta mediante e-mail o PEC contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione da inviarsi almeno 8 giorni prima della prima data fissata per la riunione. 

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti soci portatori di almeno i quattro quinti (4/5) dei voti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 

I soci possono farsi rappresentare mediante delega. 

 

Validità delle votazioni:

Ogni associato ha diritto ad un numero di voti conteggiato annualmente in base al volume di attività del piano di formazione iniziale ordinaria e duale regionale da esso svolta e da eventuali organismi di formazione aggregati e specificatamente determinato dalla percentuale scaturente dal rapporto tra il numero dei corsi finanziati rispetto al totale dei corsi finanziati a tutti i soci dell’Associazione sulla base dei dati rilevati dai decreti di finanziamento della Regione Veneto. 

Ai fini del calcolo sono validi unicamente i dati afferenti ai corsi di qualifica triennale e di diploma professionale (4° anno) oggetto di finanziamento pubblico. 

L’attribuzione del numero dei voti per singolo associato dovrà essere determinata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dal giorno successivo. 

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti presenti in assemblea. 

È richiesto in ogni caso il voto favorevole dei soci portatori dei quattro quinti (4/5) della totalità dei voti per le deliberazioni concernenti: 

  • Le modificazioni statutarie; 
  • L’acquisizione di beni mobili e immobili di valore superiore ai 10.000,00 €; 
  • Lo scioglimento dell’Associazione e le conseguenti determinazioni in merito alla devoluzione del patrimonio. 

L’Assemblea ha la facoltà di costituire comitati di esperti cui affidare deleghe tecniche e di supporto decisionale. 

 

Art. 8 – Il presidente

Il Presidente dell’Associazione è nominato dall’Assemblea a norma del precedente Art. 7; dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti delle Pubbliche Istituzioni nonché di fronte a terzi e in giudizio. Compete al Presidente la firma degli atti e dei documenti politici inerenti ai rapporti tra l’Associazione e i soci, nonché le Istituzioni ed i soggetti terzi. Firma tutti gli atti che impegnino la Associazione sia nei confronti dei Soci, sia nei confronti di terzi. 

Adotta, in caso di necessità, decisioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo con l’obbligo di chiederne ratifica nella riunione immediatamente successiva. 

Spetta al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati. 

Il Presidente può delegare proprie funzioni e prerogative al Vice Presidente o ai Vice Presidenti ove 

nominati. Il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti svolgono i loro compiti a titolo gratuito. 

Art. 9  – Il Presidente o i vice presidenti

Il Vice Presidente è nominato dall’Assemblea secondo l’Art. 7 o, qualora essa non provveda, dal Consiglio Direttivo a norma del successivo Articolo 10. 

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. 

Può svolgere funzioni su delega del Presidente a norma dell’Art. 8. 

Art. 10 – Consiglio Direttivo 

Composizione

  • Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) incluso il Presidente. 
  • Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall’Assemblea degli associati. 
  • I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea degli associati. 
  • I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente. 
  • Non può essere eletto come consigliere e, se eletto, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 
  • I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza. 
  • In caso di dimissioni di un componente, è compito dell’Assemblea valutarne l’eventuale sostituzione o cooptazione. L’incarico del nuovo membro decade alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo. 
  • Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea a norma dell’Art. 7, elegge fra i suoi membri il Vice Presidente o i Vice Presidenti. 

Requisiti

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo rappresentanti di organismi che operano nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) in almeno tre province della Regione del Veneto e detenendo direttamente o in forma aggregata una percentuale non inferiore al 4% del volume complessivo di attività nella IeFP regionale. 

Il volume complessivo dell’attività e la percentuale di cui sopra è determinata, con riferimento all’Art. 7 – validità delle votazioni – dalla percentuale scaturente dal rapporto tra il numero dei corsi finanziati rispetto al totale dei corsi finanziati a tutti i soci dell’Associazione sulla base dei dati forniti dalla Regione del Veneto. 

Funzionamento

  • Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. 
  • Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate mediante e-mail o PEC da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. 
  • Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
  • Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione e comunque nel territorio di esplicazione della propria attività. 
  • Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. 
  • Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
  • Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. 
  • Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, qualsiasi persona che per competenza o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso. 

Poteri 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione/gestione dell’Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione dell’Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea, a norma dell’Art. 7 validità delle votazioni. 

Il Consiglio Direttivo: 

  • a) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; 
  • b) propone all’Assemblea l’adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni; 
  • c) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell’ambito delle finalità ed attività previste dal presente statuto nei limiti dell’Art. 7 del presente Statuto; 
  • d) può conferire procure generali o “ad negotia”, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti; 
  • e) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all’Assemblea e successivamente all’approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi; 
  • f) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
  • g) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo degli specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima; 
Art. 11 – Riunioni in teleconferenza

È consentito che le riunioni di tutti gli organi sociali si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che il soggetto che presiede la riunione possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell’adunanza e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificatisi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente o il segretario che redige il verbale. 

ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 12 – Risorse finanziarie e Patrimonio sociale

L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

  • quote associative annuali; 
  • contributi straordinari dei soci; 
  • contributi da parte di soggetti pubblici o privati; 
  • donazioni e lasciti testamentari; 
  • rimborsi derivanti da convenzioni; 
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale. 

Art. 13 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Entro il 28 febbraio il bilancio economico e finanziario dell’Associazione deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima della seduta dell’Assemblea chiamata ad approvarlo. 

Scioglimento o liquidazione della associazione 

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.